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Che cosa è l’accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013)

Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.
L’accesso civico può essere semplice o generalizzato.

 

Riferimenti normativi

L’accesso civico è disciplinato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 

Modalità operative

L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque. È completamente gratuita, salvo eventuale rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, non necessita di motivazione e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con le seguenti modalità:

 

Ripartizione

Accesso Civico semplice

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la società abbia omesso di pubblicare, laddove la pubblicazione è obbligatoria per legge o altra fonte normativa (art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dopo aver verificato l’obbligo di pubblicazione del dato o della informazione richiesta, dà corso agli adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”, comunicando al richiedente, ove possibile, il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il documento risulti già pubblicato o non formi oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale o le motivazioni della mancata pubblicazione.

La procedura si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso.

Accesso Civico generalizzato

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Il RPCT individua e comunica agli eventuali controinteressati la richiesta di accesso. L’eventuale opposizione motivata alla richiesta di accesso può essere presentata entro 10 giorni.

Decorso tale termine la società trasmette, rifiuta, differisce o limita la documentazione richiesta. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5 bis D. Lgs. 33/2013.

 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso senza risposta, il richiedente può chiedere all’Amministratore Delegato l’esercizio del potere sostitutivo con le seguenti modalità:

 

Tutela

Contro il silenzio o le decisioni in merito alle istanze di accesso civico, il richiedente può ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 33/2013 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.

 

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto, della data della richiesta e del relativo esito con la data della decisione.

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Data ultimo aggiornamento: 28.12.2023